Rigetto dell'opposizione: capire che cosa è in gioco
Aggiornato il 5 agosto 2026

In breve
Dopo la vostra opposizione, il creditore deve adire il giudice per farla rigettare. Esistono due regimi. Il rigetto definitivo (art. 80 LEF) presuppone una sentenza esecutiva o una decisione amministrativa; potete difendervi solo provando per documenti il pagamento, la remissione del debito o la prescrizione (art. 81 LEF). Il rigetto provvisorio (art. 82 LEF) si fonda su un riconoscimento di debito firmato; vi basta rendere verosimile la vostra liberazione per farlo fallire, e se è pronunciato disponete di venti giorni per promuovere l'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF).
La vostra opposizione ha bloccato l'esecuzione, e ricevete una citazione del tribunale: il creditore chiede il rigetto. È un'udienza breve, spesso senza avvocato, in cui non si tratta di stabilire chi ha ragione nel merito, ma se il creditore possiede il documento giusto.
Un processo sui documenti, non sul merito
La procedura di rigetto è sommaria (art. 251 CPC): il giudice non esamina chi ha ragione, ma se il creditore produce un titolo sufficiente. Non assume testimoni e non ordina perizie. Tutto va rapidamente — spesso un'unica udienza — e ciò spiega perché gli argomenti di merito, per quanto solidi, vi trovino poco spazio. Sapere in quale regime vi trovate determina interamente la vostra strategia.
Il rigetto definitivo: difesa stretta
Si applica quando il creditore dispone di una sentenza esecutiva, di una transazione giudiziaria o di una decisione amministrativa cresciuta in giudicato — tipicamente una tassazione fiscale o una decisione di Serafe. I vostri mezzi sono allora limitati dall'art. 81 LEF a tre eccezioni, ciascuna da provare per documenti: avete pagato dopo la sentenza, il creditore vi ha rimesso il debito, oppure il credito è prescritto. Contestare la fondatezza della sentenza stessa è escluso: andava fatto a suo tempo con i rimedi ordinari.
Il rigetto provvisorio: per voi la soglia è bassa
Si applica quando il creditore produce un riconoscimento di debito da voi sottoscritto: contratto di mutuo, conteggio controfirmato, lettera in cui riconoscete di dovere un importo. La buona notizia è che l'art. 82 cpv. 2 LEF non vi chiede di provare la vostra liberazione, ma soltanto di renderla verosimile — uno standard nettamente più mite. Quietanze parziali, una corrispondenza in cui contestate l'importo, indizi di un vizio del consenso possono bastare a far respingere l'istanza.
Se il rigetto provvisorio è pronunciato: agire in venti giorni
Un rigetto provvisorio non è la fine. L'art. 83 cpv. 2 LEF vi concede venti giorni dalla notifica per promuovere l'azione di disconoscimento del debito davanti al giudice del merito. Il termine è perentorio, e l'azione inverte i ruoli: è un vero processo, con prove e testimoni, in cui il creditore dovrà stabilire il proprio credito. Trascorsi i venti giorni senza agire, il rigetto diventa definitivo e l'esecuzione riprende il suo corso verso il pignoramento.
Serve un avvocato all'udienza di rigetto?
Non è obbligatorio e molti si presentano da soli. Essendo la procedura puramente documentale, l'essenziale è portare i documenti pertinenti — quietanze, corrispondenza, prova della prescrizione — più che argomenti orali.
Che cosa succede se non vado all'udienza?
Il giudice decide in base agli atti. Se il titolo del creditore è sufficiente, il rigetto sarà pronunciato in vostra assenza e l'esecuzione riprenderà.
Il rigetto pronunciato significa che devo pagare?
Rimuove l'ostacolo procedurale e permette al creditore di proseguire verso il pignoramento. Se è provvisorio, conservate venti giorni per l'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF).