Glossario del diritto esecutivo
Aggiornato il 28 luglio 2026
La corrispondenza degli uffici esecuzioni è scritta in un linguaggio che quasi nessuno comprende al primo colpo. Ecco i termini più frequenti, spiegati in modo semplice, con i termini da non perdere e l'articolo di legge corrispondente.
Esecuzione
Un'esecuzione è la procedura ufficiale con cui un creditore reclama il pagamento di un debito in denaro in Svizzera, con l'aiuto dello Stato. Viene iscritta nel registro delle esecuzioni e resta comunicata a terzi per 5 anni dopo la chiusura della procedura.
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1)
Precetto esecutivo
Il precetto esecutivo è l'atto ufficiale, notificato dall'ufficio esecuzioni, che vi intima di pagare un debito reclamato da un creditore. Avete 10 giorni dalla notifica per fare opposizione, gratuitamente e senza motivazione.
Art. 69 e 74 LEF
Opposizione
L'opposizione è la dichiarazione con cui contestate un'esecuzione. Si fa entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo, gratuitamente e senza dover motivare il rifiuto. Sospende immediatamente la procedura.
Art. 74 e 78 LEF
Rigetto dell'opposizione
Il rigetto è la decisione giudiziaria che elimina la vostra opposizione e permette al creditore di proseguire la procedura. È definitivo quando si fonda su una sentenza, provvisorio quando poggia su un riconoscimento di debito firmato.
Art. 80-84 LEF
Ufficio esecuzioni
L'ufficio esecuzioni è l'autorità cantonale che conduce la procedura esecutiva: notifica i precetti esecutivi, esegue i pignoramenti, tiene il registro delle esecuzioni e rilascia gli estratti.
Art. 2 e 8a LEF
Estratto del registro delle esecuzioni
L'estratto del registro delle esecuzioni è il documento ufficiale che elenca le esecuzioni a vostro carico. Costa CHF 17 e presenta le procedure degli ultimi cinque anni, comprese quelle già pagate.
Art. 8a LEF; art. 12a OTLEF
Attestato di carenza di beni
L'attestato di carenza di beni è il documento rilasciato quando il pignoramento non ha permesso di coprire il debito. Il credito che esso constata si prescrive in vent'anni e non produce interessi contro il debitore.
Art. 149 e 149a LEF
Non-divulgazione
La non-divulgazione è la decisione con cui l'ufficio cessa di comunicare un'esecuzione ai terzi. Presuppone che abbiate fatto opposizione, che siano trascorsi tre mesi e che il creditore non abbia agito in giustizia. L'emolumento è di CHF 40.
Art. 8a cpv. 3 lett. d LEF; art. 12b OTLEF
Ritiro dell'esecuzione
Il ritiro è la dichiarazione con cui il creditore annuncia all'ufficio di rinunciare all'esecuzione. Un'esecuzione ritirata cessa di essere comunicata ai terzi. Il passo è gratuito per il creditore e avviene con una semplice lettera.
Art. 8a cpv. 3 lett. c LEF
Pignoramento
Il pignoramento è la fase esecutiva in cui l'ufficio determina quali beni o quale quota di reddito possano servire a soddisfare il creditore. Interviene solo dopo un'esecuzione non contestata o un rigetto ottenuto.
Art. 89 e segg. LEF
Minimo vitale
Il minimo vitale è la quota di reddito ritenuta indispensabile al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Non è pignorabile: solo ciò che supera tale soglia può essere prelevato a favore del creditore.
Art. 93 LEF
Comminatoria di fallimento
La comminatoria di fallimento è l'avvertimento ufficiale con cui l'ufficio annuncia che il creditore potrà chiedere l'apertura del fallimento. Riguarda persone e società iscritte al registro di commercio, non i privati ordinari.
Art. 159 e segg. LEF
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