Glossario
Opposizione
Opposition (FR) · Rechtsvorschlag (DE) · Objection (EN)
Aggiornato il 28 luglio 2026
Definizione
L'opposizione è la dichiarazione con cui contestate un'esecuzione. Si fa entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo, gratuitamente e senza dover motivare il rifiuto. Sospende immediatamente la procedura.
L'opposizione è lo strumento di difesa più potente e meno conosciuto del diritto esecutivo. Non costa nulla, non richiede giustificazioni e blocca la procedura: tocca poi al creditore adire la giustizia se vuole andare avanti. Molti creditori non lo fanno mai.
Concretamente potete dichiarare l'opposizione oralmente alla persona che vi consegna il precetto, oppure scriverla all'ufficio esecuzioni entro il termine. Basta una frase: «Faccio opposizione totale all'esecuzione n. …». Conservate una prova d'invio.
L'opposizione ha un secondo effetto, spesso decisivo più tardi: se il creditore resta inattivo per tre mesi, apre la via alla domanda di non-divulgazione, che rende l'esecuzione invisibile ai terzi. Senza opposizione questa via non esiste.
Da ricordare
- Termine di 10 giorni, gratuita, nessuna motivazione richiesta.
- Sospende la procedura: tocca al creditore adire il giudice.
- Condizione indispensabile per una futura non-divulgazione.
Base legale : Art. 74 e 78 LEF