Vai al contenuto

Glossario

Non-divulgazione

Non-divulgation (FR) · Nichtbekanntgabe (DE) · Non-disclosure (EN)

Aggiornato il 28 luglio 2026

Definizione

La non-divulgazione è la decisione con cui l'ufficio cessa di comunicare un'esecuzione ai terzi. Presuppone che abbiate fatto opposizione, che siano trascorsi tre mesi e che il creditore non abbia agito in giustizia. L'emolumento è di CHF 40.

È la via più efficace quando è aperta: l'iscrizione resta nel registro, ma non appare più sull'estratto consegnato a un locatore o a un datore di lavoro. Il risultato pratico è quello che la maggior parte delle persone cerca.

Le condizioni sono cumulative e rigorose. Occorrono un'opposizione validamente formata, un termine di tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo e l'assenza di procedura avviata dal creditore per eliminarla. L'ufficio interpella poi il creditore, che dispone di venti giorni per provare di aver agito.

Un limite essenziale, confermato dal Tribunale federale: la non-divulgazione non è aperta per un debito semplicemente pagato senza opposizione preventiva (DTF 147 III 486). In tal caso occorre puntare al ritiro da parte del creditore.

Da ricordare

  • Tre condizioni: opposizione, 3 mesi trascorsi, creditore inattivo.
  • Emolumento di CHF 40 (art. 12b OTLEF); 20 giorni di risposta al creditore.
  • Esclusa se il debito è stato pagato senza opposizione (DTF 147 III 486).

Base legale : Art. 8a cpv. 3 lett. d LEF; art. 12b OTLEF

Per approfondire

Termini correlati

La vostra esecuzione può essere cancellata?

La diagnosi gratuita vi dice in due minuti quale via legale si applica alla vostra situazione.

Avviare la diagnosi gratuita