Glossario
Non-divulgazione
Non-divulgation (FR) · Nichtbekanntgabe (DE) · Non-disclosure (EN)
Aggiornato il 28 luglio 2026
Definizione
La non-divulgazione è la decisione con cui l'ufficio cessa di comunicare un'esecuzione ai terzi. Presuppone che abbiate fatto opposizione, che siano trascorsi tre mesi e che il creditore non abbia agito in giustizia. L'emolumento è di CHF 40.
È la via più efficace quando è aperta: l'iscrizione resta nel registro, ma non appare più sull'estratto consegnato a un locatore o a un datore di lavoro. Il risultato pratico è quello che la maggior parte delle persone cerca.
Le condizioni sono cumulative e rigorose. Occorrono un'opposizione validamente formata, un termine di tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo e l'assenza di procedura avviata dal creditore per eliminarla. L'ufficio interpella poi il creditore, che dispone di venti giorni per provare di aver agito.
Un limite essenziale, confermato dal Tribunale federale: la non-divulgazione non è aperta per un debito semplicemente pagato senza opposizione preventiva (DTF 147 III 486). In tal caso occorre puntare al ritiro da parte del creditore.
Da ricordare
- Tre condizioni: opposizione, 3 mesi trascorsi, creditore inattivo.
- Emolumento di CHF 40 (art. 12b OTLEF); 20 giorni di risposta al creditore.
- Esclusa se il debito è stato pagato senza opposizione (DTF 147 III 486).
Base legale : Art. 8a cpv. 3 lett. d LEF; art. 12b OTLEF