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La domanda di non-divulgazione di un'esecuzione, passo per passo

Aggiornato il 18 luglio 2026

La domanda di non-divulgazione di un'esecuzione, passo per passo

In breve

La domanda di non-divulgazione è una richiesta scritta all'ufficio d'esecuzione affinché la vostra esecuzione non sia più comunicata ai terzi (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF). Condizioni: aver fatto opposizione al precetto esecutivo, lasciar passare almeno 3 mesi dalla sua notifica, e che il creditore non abbia avviato una procedura per rigettare la vostra opposizione. Dalla revisione del 2026 avete cinque anni per depositarla. La tassa è di 40 CHF (art. 12b OTLEF). Effetto: l'esecuzione resta iscritta, ma locatori e datori di lavoro non la vedono più.

È la via più potente per neutralizzare un'esecuzione contestata: senza passare dal creditore né da un tribunale, chiedete direttamente all'ufficio di non mostrarla più ai terzi. Ecco le condizioni esatte, la procedura e il contenuto necessario della domanda.

Cosa ottiene la domanda (e cosa no)

Se accolta, la domanda rende l'esecuzione invisibile ai terzi: un locatore o un datore di lavoro che ordina un estratto non la vedrà più. Non è però « cancellata »: resta nel registro, visibile a voi stessi e alle autorità. È la differenza tra non-divulgazione e cancellazione — e per un dossier di candidatura, la non-divulgazione basta.

Le tre condizioni da soddisfare

1° Avete fatto opposizione al precetto esecutivo (entro 10 giorni dalla notifica, art. 74 LEF). 2° Sono trascorsi almeno tre mesi dalla notifica. 3° Il creditore non ha avviato una procedura per far rigettare la vostra opposizione — oppure il suo tentativo è stato respinto in via definitiva, il che, dalla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2026, non vi blocca più. La stessa revisione ha esteso il termine di deposito da un anno a cinque anni dalla notifica.

La procedura e il costo

La domanda si indirizza per iscritto all'ufficio d'esecuzione che ha registrato l'esecuzione, con una tassa di 40 CHF (art. 12b OTLEF). L'ufficio interpella quindi il creditore, che dispone di 20 giorni per provare di aver avviato per tempo una procedura di rigetto o un'azione giudiziaria. Se non lo fa, l'esecuzione non è più comunicata ai terzi. Nessuna udienza, nessun avvocato necessario.

Cosa deve contenere la domanda — e quando è esclusa

La vostra domanda deve identificare con precisione l'esecuzione (numero, ufficio, data del precetto), ricordare la vostra opposizione ed essere datata e firmata. Attenzione ai casi esclusi: senza opposizione la via è chiusa — e il solo pagamento non la apre (DTF 147 III 486). Per un debito pagato senza opposizione, la via giusta è la domanda di ritiro al creditore (art. 8a cpv. 3 lett. c LEF), oppure il decorso del termine di cinque anni.

Quanto costa la domanda di non-divulgazione?

La tassa è di 40 CHF (art. 12b OTLEF), da versare all'ufficio d'esecuzione. È una tariffa federale, identica in tutta la Svizzera.

L'esecuzione viene cancellata dal registro?

No: non è più comunicata ai terzi, il che basta per le vostre candidature. Resta visibile a voi stessi sul vostro estratto e alle autorità.

Posso depositare la domanda se ho pagato senza fare opposizione?

No. La non-divulgazione presuppone un'opposizione rimasta senza seguito da parte del creditore; il solo pagamento non vi dà diritto (DTF 147 III 486). In tal caso, chiedete piuttosto il ritiro al creditore.

Verificate gratis se la vostra esecuzione soddisfa le condizioni, e ricevete la vostra domanda pronta da firmare, con l'indirizzo giusto dell'ufficio.

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