Un'esecuzione che non riconoscete: come procedere
Aggiornato il 5 agosto 2026

In breve
Il dato più sconcertante del sistema svizzero è che promuovere un'esecuzione non presuppone alcuna prova: l'ufficio registra la domanda senza verificare se il debito esiste (art. 67 LEF). Chiunque può quindi farvi escutere — per errore, per scambio di persona o per malevolenza. La vostra prima reazione dev'essere l'opposizione: gratuita, entro dieci giorni e senza doversi giustificare (art. 74 LEF). Blocca la procedura, ma l'iscrizione resta visibile: sarà poi la non comunicazione o una decisione giudiziaria a ripulire l'estratto.
Ricevere un precetto esecutivo per un debito sconosciuto provoca quasi sempre lo stesso riflesso: telefonare al creditore per spiegarsi. È proprio ciò che non va fatto per primo, perché nel frattempo il termine di dieci giorni decorre.
Perché è stato possibile senza alcuna prova
Per promuovere un'esecuzione basta compilare una domanda, designare un debitore e un importo e anticipare le spese. L'ufficio d'esecuzione non controlla l'esistenza del credito (art. 67 LEF): non è il suo ruolo. Il controllo viene dopo, e soltanto se lo attivate voi. È una scelta di efficienza del sistema, ma ha una conseguenza diretta: un'esecuzione ingiustificata si iscrive nel vostro registro con la stessa facilità di una fondata.
Prima fare opposizione, poi discutere
L'opposizione è gratuita, si forma entro dieci giorni dalla notifica, oralmente allo sportello o per iscritto, e non dev'essere motivata (art. 74 LEF). Sospende immediatamente la procedura e obbliga il creditore ad adire un giudice. Formatela prima di qualsiasi discussione: potrete sempre ritirarla se la spiegazione vi convince, mentre il termine scaduto non si recupera. Conservate una prova del deposito — la menzione sul retro del precetto esecutivo, o la ricevuta.
Scambio di persona e usurpazione d'identità
Le omonimie e i vecchi indirizzi provocano una parte rilevante di queste situazioni. Segnalatelo per iscritto all'ufficio e al creditore, con gli elementi che dimostrano lo scambio. Se si tratta di una vera usurpazione d'identità — un abbonamento o un credito aperto a vostro nome — sporgete denuncia penale: l'incarto penale diventerà il vostro principale mezzo di prova, e l'azienda coinvolta tratta di regola la controversia assai più seriamente una volta depositata la denuncia.
Far sparire la traccia
È la tappa che molti ignorano: la vostra opposizione blocca l'esecuzione, ma l'iscrizione resta visibile ai terzi. Esistono due vie. Se il creditore non ha intrapreso nulla per tre mesi, chiedete la non comunicazione all'ufficio (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF), per una tassa di 40 CHF. Se un giudice ha accertato che il debito non esiste o che l'esecuzione era abusiva, l'iscrizione cessa di essere comunicata su questa base (art. 8a cpv. 3 LEF). Non restate con un'esecuzione fantasma nell'estratto solo perché non ha avuto seguito: si vede esattamente come le altre.
Devo provare che non devo nulla per fare opposizione?
No. L'opposizione non dev'essere motivata (art. 74 LEF): basta formarla entro dieci giorni. Spetta poi al creditore adire un giudice per stabilire il proprio credito.
L'esecuzione sparisce se il creditore rinuncia?
No, resta iscritta e visibile ai terzi. Dopo tre mesi senza iniziative del creditore, chiedete la non comunicazione all'ufficio (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF), per una tassa di 40 CHF.
Che fare se qualcuno ha usato la mia identità?
Fate opposizione entro dieci giorni, segnalate la situazione per iscritto al creditore e all'ufficio, e sporgete denuncia penale. L'incarto penale servirà da prova per far annullare il credito e ripulire l'estratto.