Società di recupero crediti: che cosa possono — e non possono — esigere
Aggiornato il 5 agosto 2026

In breve
Una società di recupero crediti agisce come mandataria del creditore o come cessionaria del credito: non dispone di alcun potere coercitivo proprio. Non può né pignorare i vostri beni né bloccare il vostro conto — solo l'ufficio d'esecuzione può farlo, dopo una procedura. Sull'importo: l'interesse moratorio legale è del 5 % annuo (art. 104 cpv. 1 CO) salvo tasso convenuto, e le spese di recupero sono dovute solo se validamente pattuite. Di fronte a un precetto esecutivo, l'opposizione è gratuita, va formata entro dieci giorni e non deve essere motivata (art. 74 LEF).
Le lettere delle società di recupero crediti sono concepite per impressionare: grassetti, termini brevi, minacce di «misure immediate». Distinguere ciò che è giuridicamente esigibile da ciò che è pressione commerciale cambia completamente la vostra posizione negoziale.
Qual è il loro potere reale?
Una società di recupero crediti interviene su mandato del creditore oppure dopo essersi fatta cedere il credito. In entrambi i casi resta un attore privato: non può ordinare un pignoramento, né bloccare un conto, né presentarsi al vostro domicilio per portare via beni. Tali misure competono esclusivamente all'ufficio d'esecuzione, e soltanto dopo un precetto esecutivo non colpito da opposizione o un'opposizione rigettata da un giudice. Una lettera che annuncia un «pignoramento imminente» prima di ogni procedura descrive quindi una tappa che non esiste ancora.
Le spese che potete contestare
Il creditore può reclamare l'importo dovuto e l'interesse moratorio, fissato dalla legge al 5 % annuo in assenza di tasso convenuto (art. 104 cpv. 1 CO). Le spese di sollecito e di recupero non sono invece automaticamente dovute: presuppongono una base contrattuale valida, e il danno supplementare allegato dev'essere provato (art. 106 CO). Una fattura di 400 franchi con 250 franchi di «spese di pratica» merita dunque un esame attento. Chiedete per iscritto il dettaglio del conteggio e la disposizione contrattuale su cui si fonda ciascuna voce.
L'opposizione: il vostro strumento più potente
Se la società promuove un'esecuzione, riceverete un precetto esecutivo. In quel momento fare opposizione sospende immediatamente la procedura: è gratuito, va fatto entro dieci giorni dalla notifica, oralmente o per iscritto, e non dovete giustificarvi (art. 74 LEF). Spetta poi al creditore adire un giudice per far rigettare la vostra opposizione. Potete anche contestare solo una parte dell'importo, indicando con precisione fino a concorrenza di quale somma fate opposizione — utile quando il debito è reale ma le spese sono contestabili.
Negoziare, e che cosa cambia davvero il pagamento
Un accordo di pagamento rateale è spesso accettato, perché un recupero parziale vale più di un attestato di carenza di beni. Fatelo confermare per iscritto e includetevi esplicitamente la sorte dell'esecuzione. È essenziale: pagare non cancella l'iscrizione al registro. Un'esecuzione pagata resta visibile fino al ritiro da parte del creditore o cinque anni dopo la chiusura (art. 8a cpv. 4 LEF), e il creditore non ha alcun obbligo legale di ritirarla. Negoziate dunque il ritiro contestualmente al pagamento — è il momento in cui disponete del maggior potere contrattuale.
Devo pagare le spese di recupero richieste?
Non necessariamente. L'interesse moratorio del 5 % è dovuto di pieno diritto (art. 104 cpv. 1 CO), ma le spese di recupero presuppongono una base contrattuale valida. Chiedete il conteggio dettagliato e la clausola su cui si fonda.
Una società di recupero può pignorare il mio stipendio?
No, non direttamente. Solo l'ufficio d'esecuzione può ordinare un pignoramento, e unicamente dopo un precetto esecutivo rimasto senza opposizione o un'opposizione rigettata da un giudice.
Se pago, l'esecuzione sparisce dal mio estratto?
No. Il pagamento chiude la procedura ma l'iscrizione resta visibile fino al ritiro da parte del creditore o al decorso di cinque anni (art. 8a cpv. 4 LEF). Negoziate il ritiro per iscritto al momento di pagare.