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Glossario

Esecuzione

Poursuite (FR) · Betreibung (DE) · Debt enforcement (EN)

Aggiornato il 28 luglio 2026

Definizione

Un'esecuzione è la procedura ufficiale con cui un creditore reclama il pagamento di un debito in denaro in Svizzera, con l'aiuto dello Stato. Viene iscritta nel registro delle esecuzioni e resta comunicata a terzi per 5 anni dopo la chiusura della procedura.

L'esecuzione è una procedura amministrativa, non una sentenza: chiunque può promuovere un'esecuzione contro chiunque, senza provare che il debito esista. È fonte costante di malintesi — un'iscrizione a vostro nome non significa che un tribunale vi abbia condannato, né che dobbiate realmente quel denaro.

La procedura inizia con una domanda d'esecuzione depositata dal creditore, seguita dalla notifica di un precetto esecutivo. Da quel momento tutto dipende dalla vostra reazione: se fate opposizione entro 10 giorni la procedura si ferma e tocca al creditore adire il giudice. Se tacete, potrà chiedere il pignoramento dei vostri beni o del salario.

L'effetto più duraturo è altrove: l'iscrizione nel registro. Amministrazioni immobiliari e datori di lavoro chiedono regolarmente un estratto, e un'esecuzione visibile basta spesso a scartare una candidatura per un alloggio — anche se il debito è stato pagato da tempo.

Da ricordare

  • Promuovere un'esecuzione non richiede alcuna prova del debito.
  • L'iscrizione resta comunicata a terzi per 5 anni dopo la chiusura (art. 8a cpv. 4 LEF).
  • Pagare chiude la procedura, ma non cancella l'iscrizione.

Base legale : Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1)

Per approfondire

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