Glossario
Ritiro dell'esecuzione
Retrait de la poursuite (FR) · Rückzug der Betreibung (DE) · Withdrawal (EN)
Aggiornato il 28 luglio 2026
Definizione
Il ritiro è la dichiarazione con cui il creditore annuncia all'ufficio di rinunciare all'esecuzione. Un'esecuzione ritirata cessa di essere comunicata ai terzi. Il passo è gratuito per il creditore e avviene con una semplice lettera.
È la via più rapida quando il debito è stato pagato senza opposizione, poiché la non-divulgazione è allora esclusa. Tutto poggia sulla buona volontà del creditore: nessuna disposizione lo obbliga a ritirare, nemmeno dopo pagamento integrale.
In pratica una richiesta scritta, cortese e documentata funziona spesso. Deve richiamare il numero dell'esecuzione, allegare la prova di pagamento e spiegare che il passo non costa nulla al creditore — molti lo ignorano e rifiutano per semplice riflesso amministrativo.
In caso di rifiuto o di silenzio prolungato restano opzioni secondo la situazione: sollecito scritto, escalation al servizio giuridico del creditore, o via giudiziaria quando il debito era già estinto al momento dell'esecuzione (art. 85 / 85a LEF).
Da ricordare
- Gratuito per il creditore, con semplice lettera all'ufficio.
- Nessun obbligo legale di ritirare, nemmeno dopo il pagamento.
- Unica via rapida per un debito pagato senza opposizione.
Base legale : Art. 8a cpv. 3 lett. c LEF